Abusivismo edilizio – Il “Settimanale” intervista l’ing. Vincenzo Aiello responsabile della Direzione urbanistica del comune di Bagheria.

ingegnere_Vincenzo_Aiello ingegnere_Vincenzo_AielloLo scorso martedì 17 maggio, per la prima volta, sono approdate in consiglio comunale delibere relative alla repressione dell’abusivismo edilizio. Nei giorni scorsi la cronaca bagherese ha riportato le prime acquisizioni al patrimonio comunale di abitazioni dichiarate “non sanabili” e la trasmissione di centinaia di comunicazioni di avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio per tutte le abitazioni che ricadono all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia e costruite dopo il 1976 o prive di adempimenti necessari prescritti dalla Legge.
Oltre alla suddetta fascia di rispetto, sono anche soggette all’inedificabilità assoluta, anche quelle di rispetto del cimitero, del depuratore, e anche quelle relative ad aree su cui grava un vincolo regionale monumentale di pertinenza e/o di contesto delle ville settecentesche di Bagheria.
Su questo momento, che sembra da “resa dei conti”, abbiamo intervistato l’ing. Vincenzo Aiello responsabile della Direzione urbanistica del comune di Bagheria.

Ing. Aiello cosa rappresenta in concreto il consiglio comunale del 17 maggio scorso?
Il consiglio comunale dello scorso 17 maggio segna una svolta storica nel campo dell’attivazione dei provvedimenti repressivi dell’abusivismo edilizio, anzi più precisamente, degli atti consequenziali alle inottemperanze alle ingiunzioni di demolizione delle opere abusive. Per la prima volta infatti, il Consiglio comunale di Bagheria è stato chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Dpr 380 del 2001, cioè ex art. 7, comma 5 della legge 47 del 1985 (questa norma vigente fin dal 1985, non ha espletato i suoi effetti in questi anni, come accaduto invece, lo scorso martedì appunto con le delibere esitate dal consiglio comunale).
Queste delibere sono state prodotte così come detto, ai sensi dell’ex art. 7, comma 5 della legge 47/85 e coè si tratta della facoltà che il legislatore ha voluto dare al massimo organo democratico di un comune che qualora questo possa individuare nell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e semprecchè l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, la stessa potrà essere mantenuta in luogo della demolizione.
Tale facoltà però, non è prevista dalla Legge, nei casi in cui l’opera abusiva ricade su aree assoggettate a inedificabilità assoluta, che come già detto, non coincidono soltanto con la fascia di 150 metri dalla battiggia, ma anche la fascia di rispetto del cimitero, del depuratore di Aspra, le aree di giardino storico vincolato dall’assessorato ai beni culturali di pertinenza delle ville settecentesche, le aree archeologiche e altre aree vincolate a in edificabilità da Leggi statali e regionali.
L’inedificabilità assoluta ad esempio, prevista all’interno della fascia di 150 mt dalla battigia, è intervenuta in Sicilia con l’entrata in vigore della Legge regionale n° 78/76.

Quali abitazioni che ricadono dentro queste fasce potranno salvarsi?
Se l’opera abusiva è stata realizzata prima dell’apposizione del vincolo, e risulta corredata da una regolare istanza di sanatoria edilizia, questa potrà essere conseguita. Riferendoci ad esempio, a quanto detto prima, per immobili abusivi ricadenti all’interno della fascia di 150 metri dalla battigia, e sempre che vi sia un’istanza di sanatoria in corso, il presupposto necessario ai fini della sanabilità, è che sia stata realizzata prima del 1976, anzi più precisamente prima dell’entrata in vigore della Legge regionale n° 78 del 1976. Ma se la data di costruzione dell’abuso è successiva all’anno 1976, pur se corredata di domanda di sanatoria edilizia, presentata a norma della Legge regionale n° 37 del 1985, o della Legge n° 724 del 1994, o ancora della Legge n° 326 del 2003, la sanatoria non potrà essere conseguita, e l’opera abusiva se non demolita direttamente dal responsabile dell’abuso entro i novanta giorni di tempo assegnati nell’ordinanza di demolizione, verrà acquisita al patrimonio comunale per essere demolita dal Comune con spese a carico del responsabile dell’abuso.
In tali casi, infatti, ricorrono le condizioni d’insanabilità dell’immobile, nel rispetto delle Leggi attualmente vigenti, e nemmeno sarà possibile che il Consiglio comunale possa deliberare ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del DPR 380/2001, per il mantenimento dell’immobile per finalità pubbliche come invece, ha fatto con le delibere di martedì scorso.

Ci spieghi il percorso che ha prodotto il “vincolo di inedificabilità assoluta”
In Sicilia con la legge 78 del 1976, che ha anticipato di 9 anni la legge n° 431 del 1985, meglio nota come Legge “Galasso”, è stato imposto, fra l’altro, il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battiggia, e da allora nessuna sanatoria, nessuna norma di Legge sul condono edilizio, ha posto le condizioni per potere sanare gli immobili abusivi sorti all’interno di questa fascia, tranne che per alcune opere strettamente necessarie per la diretta fruizione del mare.
Difatti le sanatorie pregresse cioè quelle riferite alla sanatoria dell’85 e del 1994, possono sanare determinati abusi edilizi pur ricadenti all’interno di aree col vincolo paesaggistico della Soprintendenza, ma mai, possono sanare opere abusive all’interno della fascia di 150 mt dalla battigia. Con la sanatoria di cui alla Legge 326/2003 poi, le condizioni di sanabilità sono ancora più ristrette, perché tale norma non consente di potere sanare opere abusive ricadenti su aree vincolate, e nel caso di Bagheria dove, ad esempio, il vincolo paesaggistico copre quasi interamente il territorio, le concessioni edilizie in sanatoria che potranno essere rilasciate sono soltanto quelle relative a opere abusive ricadenti su aree non vincolate, e anche quelle che pur ricadendo all’interno di aree soggette a vincolo paesaggistico, abbiano usufruito della Legge delega al governo n° 308/2004 che ha consentito di potere sanare il danno ambientale (condono ambientale). Queste ultime sono quelli che oltre alla presentazione della domanda di condono edilizio ai sensi della citata Legge 326/2003, abbiano altresì, presentato a norma della suddetta Legge 308/2004, l’istanza in Soprintendenza entro il 31/01/2005 (data ultima di presentazione del condono), e agli atti del Comune sono pochissime (poche decine).

Che cosa succede di fronte ad abusi edilizi insanabili?
Per le opere abusive oggetto di diniego definitivo di condono edilizio ovvero per quelle su cui sia stato emesso un verbale da parte di agenti di Polizia Giudiziaria e risultano insanabili, si applicano le sanzioni previste dall’ex articolo 7 della legge 47-85, trasmigrato all’articolo 31 del Dpr 380.
In tali casi, dopo il verbale redatto dagli agenti della polizia municipale, l’ufficio tecnico a cui viene inviata copia del suddetto verbale, è tenuto per Legge ad adottare il provvedimento sanzionatorio che consiste nell’ingiungere al responsabile dell’abuso, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione dell’immobile abusivo, assegnando allo stesso, il termine massimo di novanta giorni di tempo decorrenti dalla data di notifica dell’ingiunzione a demolire. Il responsabile dell’abuso, se ottempera all’ordinanza provvedendo alla demolizione dell’opera abusiva e al conseguente ripristino e bonifica dello stato dei luoghi, fa sì che il procedimento amministrativo verrà chiuso e potrà quindi essere archiviato.

Cosa succede invece se il proprietario non ottempera all’ordinanza di demolizione?
Se il responsabile dell’abuso, trascorsi i 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza, non provvede alla demolizione l’opera abusiva, l’accertamento di tale inottemperanza da parte di agenti di Polizia Giudiziaria comporta che l’opera abusiva, l’area di sedime e l’eventuale area di pertinenza nella misura, per come dice la legge, di quella necessaria secondo le norme urbanistiche a costruire un immobile di analoga consistenza, e nella misura massima di 10 volte la superfice utile della costruzione abusiva, passano automaticamente, di diritto al patrimonio del Comune senza bisogno di produrre ulteriori provvedimenti.
Inoltre, la Legge n° 164/2014 ha introdotto il comma 4 bis all’art. 31 del DPR 380/2001 prevedendo che in caso di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione da parte del responsabile dell’abuso, a quest’ultimo, in aggiunta a quanto già previsto dalla Legge, verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da € 2.000,00 a € 20.000,00 specificando che in taluni casi, quali quelli di inedificabilità (fasce di rispetto, centro storico, ecc..), la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima. Tale sanzione cioè si aggiunge al provvedimento repressivo cioè, nel senso che pagando questa sanzione non si risolve il problema; quindi oltre all’acquisizione, l’autore dell’abuso dovrà pagare la sanzione e la proprietà passa di diritto al patrimonio comunale. La demolizione dell’opera abusiva, nel caso il proprietario non l’abbia eseguita nei tempi di legge e la proprietà quindi sia già passata al patrimonio comunale, salvo che il Consiglio non abbia deliberato diversamente, e la stessa non ricada in zone d’inedificabilità assoluta, avverrà inevitabilmente a cura del Comune che ne anticiperà le spese e che verranno successivamente addebitate al responsabile dell’abuso.
Sono questi passaggi prescritti dalla Legge e costituiscono atti dovuti per il Comune. Come già detto, se si ottempera alla demolizione entro i 90 giorni stabiliti nell’ordinanza, la proprietà resta al privato (perché non potrà essere acquisita), non si paga la sanzione amministrativa pecuniaria, e il procedimento verrà chiuso.

Invece per le costruzioni abusive realizzate in aree non vincolate dall’inedificabilità assoluta?
Per quanto riguarda le opere abusive ricadenti su altre zone non soggette a inedificabilità assoluta, e semprecchè siano già trascorsi infruttuosamente i 90 giorni di tempo assegnati, la legge prevede comunque la demolizione dell’abuso, ma se l’opera, non contrasta con rilevanti interessi paesaggistici, urbanistici, territoriali, ecc., il comma 5 dell’articolo 31 prevede che il Consiglio comunale, può deliberare il mantenimento ma solo nel caso di rilevanti interessi pubblici.
Se l’immobile acquisito è già abitato e in sede di immissione nel possesso venga acquisita la dichiarazione che lo stesso rappresenta l’unica abitazione di quel nucleo familiare, abitazione primaria, su istanza del responsabile dell’abuso all’amministrazione comunale, si potrà concedere il diritto di abitazione o altra locazione a canone agevolato e concordato per consentire di continuare ad abitare l’immobile ma dietro pagamento di un corrispettivo o canone annuo all’amministrazione comunale.

Come mai dopo tantissimi anni questa voglia improvvisa di accellerare l’iter per la definizione delle pratiche delle richieste di sanatoria ancora in itinere?
Come dicevo prima, queste procedure sanzionatorie previste in materia di abusivismo edilizio, costituiscono atti dovuti per l’amministrazione che avrebbe dovuto porre in essere già da diversi decenni. L’eccessiva inerzia mostrata dalle amministrazioni succedutasi negli anni, che a dire il vero ha riguardato un pò tutti i comuni dell’isola, ha fatto sì che tale grave inadempienza è stata attenzionata dall’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente che al riguardo ha incaricato un commissario ad acta che è stato insediato nel Comune di Bagheria per le finalità sopra citate, e anche le Procure della repubblica di Palermo e di Termini Imerese hanno richiamato il Comune di Bagheria, perchè inadempiente alle norme di Legge causando di conseguenza, danni gravi al patrimonio comunale e all’erario.
Va detto comunque, che il problema dell’abusivismo edilizio è certamente un problema che riguarda non soltanto la nostra città ma l’intera Sicilia. Le note della Procura costituiscono un richiamo al rispetto della Legge e sono spedite anche agli altri comuni. La Procura sollecita e addirittura “richiama” per il danno all’erario conseguente al mancato arricchimento del patrimonio comunale nel momento in cui ci si è fermati all’ordinanza di demolizione e non si è proseguiti con l’applicazione degli atti consequenziali e cioè le acquisizioni e le eventuali demolizioni delle opere abusive. In questo periodo l’impegno che stanno mettendo l’amministrazione e gli uffici è altissimo, per correre al riparo e dare il massimo per minimizzare il danno.

Non pensa che questa vicenda possa far esplodere proteste da parte dei tantissimi cittadini coinvolti?
Siamo in un periodo ancora di grande crisi economica nella nostra città, dove le condizioni di molte famiglie sono pietose, non riescono a pagare le utenze elettriche e idriche, i tributi, e anche in certi casi, non riescono a sbarcare il lunario.
C’è certamente il timore di un probabile problema di ordine sociale e politico. In molti sperano in una nuova sanatoria edilizia, improbabile ritengo al momento, ma che se dovesse essere emanata, bisognerà vedere per chi ci potrà essere la speranza di poter condonare l’opera abusiva, quali saranno i criteri e i periodi per poterci rientrare, e soprattutto, se potranno usufruire del condono anche i responsabili degli abusi di quegli immobili che abbiamo acquisito e immessi nel possesso del patrimonio comunale facendoli così rientrare nella proprietà privata.
Ma sarà tutto da vedere, quando e se, ci sarà un altro condono.

Istituzionalmente chi potrebbe emanare una nuova sanatoria?
Tutte le leggi di sanatoria edilizia devono essere emanate dal governo centrale, la regione Sicilia essendo a statuto speciale è tenuta a recepire una eventuale legge di sanatoria edilizia. Solo nel caso che una nuova sanatoria edilizia costituisca modificazione e/o integrazione della vecchia Legge 47/85, allora in tal caso, verrà automaticamente recepita per effetto del rinvio dinamico contenuto nell’articolo 1 della legge regionale 37 del 1985 che ha recepito la Legge nazionale 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo lei l’amministrazione comunale che linea sta adottando, nei limiti molto ristretti, della propria competenza?
C’è da dire che l’amministrazione comunale sta dimostrando un vivo interesse a un utilizzo di questi immobili “acquisiti” per finalità pubbliche, cioè portando avanti il concetto di salvare tutto ciò che si può salvare, in quanto un patrimonio edilizio che seppure frutto di abusivismo, potrà comunque soddisfare ogni esigenza di pubblico interesse per questa città.
Si potrà consentire almeno a chi ci abita, e non ha altre opportunità, di continuare ad avere un tetto sulla testa. Questa linea inoltre, riguarda anche immobili che non sono destinati a civile abitazione, come per esempio, una delle quattro delibere di martedì, aveva come oggetto, strutture adibite a box per cavalli, dove l’amministrazione si è espressa per un utilizzo sociale attraverso la realizzazione di un maneggio pubblico, o anche una fattoria sociale, dove poter portare scolaresche intraprendendo convenzioni con cooperative e/o associazioni per tali finalità.

Michele Manna


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