Demolizione di opere abusive

La competenza, dopo il mancato avvio della demolizione da parte del comune, passa in capo al Prefetto. La legge n. 120 dell’11 settembre
2020, di conversione del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, ha introdotto importanti novità in materia di demolizione di opere abusivamente realizzate.

In particolare, con la modifica dell’art. 41 del d.P.R.380/2001 è stato previsto
che il mancato avvio della demolizione, da parte del Comune, entro 180 giorni dalla data di accertamento, comporta il trasferimento della relativa competenza all’ufficio del Prefetto. Prima di tale modifica, le operazioni di demolizione erano di stretta competenza del Comune.

L’intervento del Prefetto, invece, si verificava solo in caso di mancato sgombero degli immobili, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nelle intenzioni del legislatore, dunque, la modifica in questione dovrebbe rendere più “snella” ed effettiva la procedura di demolizione delle opere abusivamente realizzate. Tuttavia, da una attenta lettura della norma in questione emergono non poche perplessità.

Per completezza espositiva, si riporta integralmente il contenuto dell’art. 41 nella sua attuale formulazione. Il primo comma dell’articolo innanzi indicato prevede che “In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi
del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.”

Data la rilevanza della questione, occorre soffermarsi sul concetto di “mancato avvio delle procedure di demolizione” le quali, come evidenziato, devono avere inizio entro 180 giorni dalla data di accertamento. Si ritiene opportuno evidenziare che la locuzione “mancato avvio” è riferita al termine “procedure” e non alla “demolizione”.

Dunque, entro 180 giorni dalla data di accertamento, il comune dovrebbe indire una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento
dei lavori di demolizione i quali, conseguentemente, potranno essere eseguiti anche oltre il termine innanzi indicato.

Per tale ragione, appare ragionevole ritenere che l’avvio delle procedure non consista, appunto, nella demolizione materiale delle opere, ma nella predisposizione di una procedura di gara. L’ipotesi innanzi descritta si realizza quando il proprietario o il responsabile dell’abuso non procedano spontaneamente alla demolizione delle opere.

Chiarito tale aspetto, si ritiene che il termine di 180 giorni inizi a
decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza di demolizione e non dalla data di constatazione dell’abuso da parte dei vigili urbani. Il comma secondo dell’art. 41 prevede che “Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.

Si evidenzia che, ad oggi, secondo uno studio condotto dalla Regione, solo nella provincia di Palermo ci sarebbero circa 5 mila immobili abusivi.
Per tale ragione occorre domandarsi se gli uffici del Prefetto siano “attrezzati” a gestire tale situazione o se, al contrario, tale norma finirà per rimanere lettera morta.

Avv. Antonino Cannizzo



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