Con la deliberazione n. 383 del 25 ottobre 2019, la Giunta Regionale ha sollecitato i comuni allo “smaltimento” di tutte le pratiche di condono edilizio ad oggi non definite. Infatti, secondo i dati forniti dalla Regione, risulterebbero ad oggi pendenti circa 200.000 istanze, presentate si sensi della l. 47/1985 (recepita in Sicilia con la l.r. 37/1985), 93.000 in base alla l. 724/1994 ed, infine, 64.000 ai sensi della l. 326/2003.
I dati innanzi indicati consentono di affermare che tra la data di presentazione dell’istanza e la data di avvio dell’istruttoria, sia
trascorso un notevole lasso di tempo. Tale circostanza ha senz’altro contribuito a far insorgere in capo al cittadino la consapevolezza/convinzione che sull’istanza di sanatoria si sia formato il silenzio assenso e che, di conseguenza, si siano prescritti anche gli eventuali oneri concessori, o altri importi, eventualmente dovuti.
Risulta, pertanto, determinante l’individuazione dei requisiti utili ai fini della formazione del silenzio assenso sull’istanza di
condono presentata ai sensi della l. 47/1985, recepita in Sicilia dalla l.r. 37/1985. In tal senso, l’art. 35, co. 17, della l. n. 47 del 1985, prevede che, decorso il termine di ventiquattro mesi dal deposito, l’istanza si intende accolta se l’interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio. Occorre, inoltre, che sia stata presentata all’ufficio tecnico erariale la documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento.
Tuttavia, nell’ipotesi di immobili sottoposti a vincolo, il termine decorre dal rilascio del nulla osta da parte degli enti di tutela.
Dunque, il decorso dei termini indicati dalla l. 47/1985 (ventiquattro mesi per il silenzio assenso) si basa, essenzialmente,
sulla completezza della domanda di sanatoria. Per tale ragione il termine di ventiquattro mesi, utile ai fini della formazione del silenzio assenso, non decorre qualora la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere
oggetto della richiesta di sanatoria.
Ne deriva che in caso di incompletezza della domanda, o della documentazione ad essa allegata, il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui le relative carenze siano state eliminate ad opera della parte interessata (CdS 3670/2017).
Spesso accade che le integrazioni vengano richieste dal Comune.
In merito a quest’ultima circostanza, il C.G.A.R.S., con la sentenza n. 626/2015, ha affermato che “il termine fissato dall’Amministrazione per l’integrazione documentale della domanda di condono non è meramente sollecitatorio, e pertanto,
l’inottemperanza alla richiesta dell’amministrazione, da parte del richiedente il condono edilizio, determina la chiusura della
pratica e costituisce legittimo motivo di diniego alla concessione edilizia.”
Infine, in merito profilo della prescrizione, costituisce approdo consolidato in giurisprudenza quello per cui “il termine decennale di prescrizione dell’obbligazione sul pagamento degli oneri concessori decorre, nell’ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell’art. 35, l. 28
febbraio 1985 n. 47, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione.”
-cfr ex multis C.G.A.R.S.
sent. 694/2020, Cds 5201/2012,
Tar Sardegna 2600/2010-.
Avv. Antonino Cannizzo
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