“Rapporto nonni nipoti”. Questi ultimi considerati asse portante per la crescita di bambini e ragazzi

E’ indubbio quanto sia speciale il rapporto che lega i nipoti ai nonni; questi ultimi sono infatti considerati asse portante per la crescita dei bambini e dei ragazzi. Ed invero è lo stesso codice civile, all’art. 317 bis, a sancire questo legame, disponendo che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”. Sul tema si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, intervenendo – con sentenza n. 16410/2020 – su un caso che vedeva l’instaurazione di una causa da parte dei nonni per reclamare il loro diritto di visita e di poter avere contatti con la nipote.

La Cassazione adita dai nonni ha, così, chiarito che – alla luce dei principi sanciti dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, co. 2, della Carta
di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost. – vi è tanto “un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, secondo l’art. 317-bis cod. civ.; quanto un corrispondente diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis cod. civ.

Inoltre, l’art. 336 cod. civ. prevede “l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento”
. Tale concetto si concretizza non tanto nella necessità di una partecipazione formale, quanto piuttosto nel diritto del minore di essere ascoltato in quanto parte sostanziale; soggetto portatore di interessi comunque diversi (se non addirittura contrapporti) da quelli dei genitori.

Ne discende che, il mancato ascolto del minore viola il diritto al contraddittorio e all’ascolto, se questo viene escluso senza una
giusta causa basata sulla sua capacità di discernimento. Qualora, dunque, i genitori dovessero tentare di ostacolare – ad esempio per rivendicazioni personali – il rapporto tra nonni e nipoti, questi verrebbero ascoltati ed i genitori si esporrebbero alla perdita di responsabilità genitoriale.

Tuttavia, occorre sottolineare che il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con i nipoti incontra un limite tutte le volte in cui la presenza dei nonni stessi si dovesse rivelare inadeguata o dannosa per lo sviluppo del bambino. Ed in tal senso si era, appunto, pronunciato il Tribunale adito dai nonni per vedere riconosciuto il loro diritto nei confronti della nipote; il Tribunale, senza procedere all’audizione della minore, aveva rigettato la loro richiesta, adducendo a sostegno della propria decisione che gli stessi avevano atteggiamenti negativi ed ostili nei confronti della madre della bambina, nonché inadeguate capacità educative ed affettive che potevano incidere in maniera pregiudizievole sull’equilibrata crescita psicologica della minore.

Muovendo dalla pronuncia del Tribunale, sembrerebbe, dunque, che il diritto del minore ad essere ascoltato resta sempre discrezionalmente sottoposto al vaglio del giudice e non ancorato ai principi oggettivi di violazione del contraddittorio. Nondimeno, la Cassazione – con sentenza 16410/2020 – ha affermato che, non essendo stata motivata in alcun modo la
decisione dell’omesso ascolto del minore, si è verificata la violazione del principio del contraddittorio del diritto del minore
alla partecipazione al processo.

Infine, è opportuno sottolineare che, quanto sin qui esposto vale anche per i nonni acquisiti, non biologici; con la sentenza n.
19780/2018 si è, infatti, riconosciuto il loro diritto a conservare con i nipoti un legame stabile e duraturo. Quello che conta è che il nonno o la nonna «si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico- fisico».

Dott.ssa Silvia Sorci



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