Risarcimento danni da insidie stradali

Tra le più comuni insidie stradali, certamente, rientrano le buche stradali o sui marciapiedi. Sulla questione sono intervenute,
negli anni, varie pronunce dei giudici che hanno stabilito se un soggetto – che ha subito un incidente a causa delle insidie
stradali – abbia diritto al risarcimento del danno.

È ben noto che il dovere di manutenzione stradale spetta il più delle volte al Comune proprietario della strada e – più in generale – alla P.A. Tuttavia, affinché quest’ultima sia obbligata a risarcire un pedone, devono sussistere vari fattori: il primo si rinviene nella prevedibilità del pericolo.

Per assurdo, infatti, tanto più una strada è dissestata, quanto più l’insidia è visibile e, pertanto, evitabile dal pedone. Muovendo da tale assunto, ne discende che grava sul pedone provare di aver adottato la dovuta prudenza e che l’infortunio subito non sia stato causa della sua disattenzione. Quello che si chiede al pedone, invero, è di dimostrare che l’infortunio sia stato causa di “un’insidia o un trabocchetto” non evitabile con l’ordinaria diligenza.

Per pronunciarsi sulla questione, il giudice dovrà, dunque, valutare caso per caso una serie di circostanze che incideranno
sulla sua decisione. Egli sarà chiamato a valutare:

  • L’ampiezza della buca dal momento che, come suddetto, tanto più questa sarà visibile al pedone, quanto meno egli avrà possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito;
  • L’illuminazione della strada, determinante anch’essa per stabilire quanto fosse evidente l’insidia stradale;
  • L’età del danneggiato, tanto più giovane sarà, quanto più facile sarebbe dovuto essere schivare il pericolo;
  • La conoscenza dei luoghi, determinante sarà provare di essersi imbattuti in un’insidia sconosciuta e non – a titolo esemplificativo – in una buca posta davanti al portone di casa che si doveva conoscere.

Si deduce che, se ci si può accorgere – con sufficiente anticipo – della disconnessione perché questa è palese per differenza di colore o per l’ampiezza della zona interessata, non è possibile ottenere il risarcimento dei danni. In questa direzione si è
recentemente espressa la Corte di Cassazione, intervenendo con ordinanza n. 6403/2020.

Nel dettaglio, il caso di specie sul quale la Suprema Corte si è pronunciata riguarda una donna che conveniva in giudizio il
Comune al fine di ottenere il risarcimento dei danni, subiti per una caduta avvenuta a causa di una buca stradale. Di converso, il Comune si costituiva in giudizio per ottenere il rigetto della domanda. Il Tribunale adito – espletate le consulenze tecniche ed ascoltati i testimoni – rigettava la domanda della donna.

Quest’ultima ricorreva così al Tribunale di Appello, ma neanche in questo caso la sua richiesta trovava accoglimento. Pertanto, proponeva – in ultima istanza – ricorso in cassazione. Così la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha affermato che quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile tramite l’adozione – dal parte del
danneggiato – dell’ordinaria diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel verificarsi del danno, fino a considerarlo tale da interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso.

Inoltre, la Corte ha precisato che la caduta – verificatasi in ora diurna – della donna era stata causata” sì “da un’ampia
sconnessione del marciapiede” che però “era ben visibile a causa della diversa connotazione cromatica rispetto alla restante parte del marciapiede”. E peraltro “nel punto ove era avvenuta la caduta, residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale”.

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la donna avesse tenuto “una condotta non conforme al generale dovere di tutela
esigibile dagli utenti della strada”. Questa constatazione era sufficiente per respingere la richiesta di risarcimento
avanzata nei confronti del Comune, non ritenendolo responsabile né ex art. 2043 né ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Dott.ssa Silvia Sorci



Potete approfondire con i seguenti suggerimenti:


Scopri di più da BagheriaInfo.it

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli correlati

Il rischio della libertà

Marco racconta un incontro fallimentare tra Gesù e un uomo che a Lui si avvicina. Cosa non ha funzionato? Perché il contatto col Maestro non ha suscitato…

La croce è vita giocata per amore dell’uomo

Arriva il momento nella vita in cui non puoi più agire trascinato dagli eventi, per abitudine o con la paura di aprirti al nuovo. È il tempo…

 Il vangelo? Una boccata d’ aria fresca

I farisei avevano visto alcuni dei discepoli di Gesù prendere cibo con mani immonde, cioè non lavate. Gesù si trova accerchiato dai suoi avversari. Gli scribi erano…

Vangelo: Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo

Del brano evangelico prendo questa espressione: “Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51).Frase questa che mostra quell’intima compassione…

Da una fede demoniaca, salvaci o Signore!

Gesù non aveva casa, né cattedra. Qualsiasi luogo era buono per predicare perché tutti dovevano udire la Parola.Marco racconta di un sabato nella sinagoga di Cafarnao. Gesù…

In quel «cosa cercate?» la pedagogia del Signore

Le prime parole del Gesù storico sono una domanda. È la pedagogia di quel giovane rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo piano…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.