La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 776/2021, si è pronunciata riguardo le conseguenze derivanti dalla mancata individuazione – nel verbale di contestazione delle sanzioni per superamento dei limiti di velocità – prefettizia delle strade su cui installare autovelox.
L’autovelox – conosciuto da tutti e caro a nessuno – è lo strumento più diffuso per contrastare l’eccesso di velocità. È ben noto che esistono autovelox sia fissi che mobili: i primi possono essere installati su autostrade, strade (urbane ed extraurbane) attraverso apposite strutture che non richiedono la presenza di agenti di Polizia, né l’obbligo di immediata contestazione della violazione; i secondi, invece, prevedono la necessaria presenza di forze dell’ordine.
Soffermandoci, nel dettaglio, sull’installazione degli autovelox fissi, gli enti locali devono rispettare una serie di indicazioni. Invero, ai sensi dell’art. 4 L.168/2002, questo tipo di autovelox può essere installato solo su autostrade, strade extraurbane
secondarie e strade urbane principali; su strade, cioè, a scorrimento veloce.
Sulle altre strade che non presentino tale caratteristica, gli autovelox possono essere installati solo su tratti previamente
autorizzati dalla Prefettura, dopo accurato esame di condizioni specifiche quali – a titolo esemplificativo – il tasso di incidentalità. Pertanto, in un verbale di contestazione, è necessario indicare gli estremi del provvedimento prefettizio di autorizzazione: la mancanza indicazione dello stesso integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Ciò posto, nel caso di specie la Polizia municipale notificava a Tizio un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142,
comma 8, C.d.s. Tizio proponeva ricorso avverso il verbale, e il Giudice di Pace – pronunciandosi sulla questione – lo annullava, motivando la sua decisione con il fatto che nel verbale mancasse qualsiasi riferimento agli estremi del decreto prefettizio. Il Comune, successivamente, proponeva appello innanzi al Tribunale che – di converso alla prima decisione – rigettava
l’opposizione a verbale di Tizio. Quest’ultimo è ricorso in Cassazione, deducendo vizio di violazione e falsa applicazione di
legge, per la mancata indicazione nel verbale di ogni riferimento degli estremi del decreto prefettizio.
La Suprema Corte, una volta adita, si è così pronunciata <<…il Ministero dell’Interno ha da tempo chiarito con circolare […] che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 C.d.S.. Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti – come quella di cui all’opposizione – fra quelle innanzi dette, è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei Limiti di velocità.
E tanto per logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibile – senza compromissione della sicurezza stradale – l’intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni. Era quindi necessaria l’esistenza e l’indicazione nel verbale del decreto prefettizio. Nell’occasione, dopo aver affermato la necessità del provvedimento prefettizio de quo, si è – fra l’altro – ribadito ancora che “la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell’opposizione”…>>.
Ne discende che – essendo imprescindibile rispettare i limiti di velocità – qualora si incorra, purtroppo, in una sanzione per
eccesso di velocità, si dovrà prestare attenzione se lo strumento di rilevamento dell’infrazione sia stato legittimamente piazzato o se, di contro, l’amministrazione comunale – col malcelato intento di far cassa – abbia piazzato l’autovelox in maniera
“selvaggia”, senza la previa autorizzazione prefettizia.
Dott.ssa Silvia Sorci
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