L’autovelox e l’eccesso di velocità. Anche gli enti locali devono rispettare tutta una serie di indicazioni

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 776/2021, si è pronunciata riguardo le conseguenze derivanti dalla mancata individuazione – nel verbale di contestazione delle sanzioni per superamento dei limiti di velocità – prefettizia delle strade su cui installare autovelox.

L’autovelox – conosciuto da tutti e caro a nessuno – è lo strumento più diffuso per contrastare l’eccesso di velocità. È ben noto che esistono autovelox sia fissi che mobili: i primi possono essere installati su autostrade, strade (urbane ed extraurbane) attraverso apposite strutture che non richiedono la presenza di agenti di Polizia, né l’obbligo di immediata contestazione della violazione; i secondi, invece, prevedono la necessaria presenza di forze dell’ordine.

Soffermandoci, nel dettaglio, sull’installazione degli autovelox fissi, gli enti locali devono rispettare una serie di indicazioni. Invero, ai sensi dell’art. 4 L.168/2002, questo tipo di autovelox può essere installato solo su autostrade, strade extraurbane
secondarie e strade urbane principali; su strade, cioè, a scorrimento veloce.

Sulle altre strade che non presentino tale caratteristica, gli autovelox possono essere installati solo su tratti previamente
autorizzati dalla Prefettura, dopo accurato esame di condizioni specifiche quali – a titolo esemplificativo – il tasso di incidentalità. Pertanto, in un verbale di contestazione, è necessario indicare gli estremi del provvedimento prefettizio di autorizzazione: la mancanza indicazione dello stesso integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.

Ciò posto, nel caso di specie la Polizia municipale notificava a Tizio un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142,
comma 8, C.d.s. Tizio proponeva ricorso avverso il verbale, e il Giudice di Pace – pronunciandosi sulla questione – lo annullava, motivando la sua decisione con il fatto che nel verbale mancasse qualsiasi riferimento agli estremi del decreto prefettizio. Il Comune, successivamente, proponeva appello innanzi al Tribunale che – di converso alla prima decisione – rigettava
l’opposizione a verbale di Tizio. Quest’ultimo è ricorso in Cassazione, deducendo vizio di violazione e falsa applicazione di
legge, per la mancata indicazione nel verbale di ogni riferimento degli estremi del decreto prefettizio.

La Suprema Corte, una volta adita, si è così pronunciata <<…il Ministero dell’Interno ha da tempo chiarito con circolare […] che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 C.d.S.. Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti – come quella di cui all’opposizione – fra quelle innanzi dette, è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei Limiti di velocità.

E tanto per logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibile – senza compromissione della sicurezza stradale – l’intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni. Era quindi necessaria l’esistenza e l’indicazione nel verbale del decreto prefettizio. Nell’occasione, dopo aver affermato la necessità del provvedimento prefettizio de quo, si è – fra l’altro – ribadito ancora che “la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell’opposizione”…>>.

Ne discende che – essendo imprescindibile rispettare i limiti di velocità – qualora si incorra, purtroppo, in una sanzione per
eccesso di velocità, si dovrà prestare attenzione se lo strumento di rilevamento dell’infrazione sia stato legittimamente piazzato o se, di contro, l’amministrazione comunale – col malcelato intento di far cassa – abbia piazzato l’autovelox in maniera
“selvaggia”, senza la previa autorizzazione prefettizia.

Dott.ssa Silvia Sorci



Potete approfondire con i seguenti suggerimenti:


Scopri di più da BagheriaInfo.it

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli correlati

Il rischio della libertà

Marco racconta un incontro fallimentare tra Gesù e un uomo che a Lui si avvicina. Cosa non ha funzionato? Perché il contatto col Maestro non ha suscitato…

La croce è vita giocata per amore dell’uomo

Arriva il momento nella vita in cui non puoi più agire trascinato dagli eventi, per abitudine o con la paura di aprirti al nuovo. È il tempo…

 Il vangelo? Una boccata d’ aria fresca

I farisei avevano visto alcuni dei discepoli di Gesù prendere cibo con mani immonde, cioè non lavate. Gesù si trova accerchiato dai suoi avversari. Gli scribi erano…

Vangelo: Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo

Del brano evangelico prendo questa espressione: “Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51).Frase questa che mostra quell’intima compassione…

Da una fede demoniaca, salvaci o Signore!

Gesù non aveva casa, né cattedra. Qualsiasi luogo era buono per predicare perché tutti dovevano udire la Parola.Marco racconta di un sabato nella sinagoga di Cafarnao. Gesù…

In quel «cosa cercate?» la pedagogia del Signore

Le prime parole del Gesù storico sono una domanda. È la pedagogia di quel giovane rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo piano…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.