Francesco Scaduto di “Gioachino” (come risulta dagli atti di stato civile) e di Francesca Rotolo, nato a “Bagaria” il 28-07-1858, deceduto a Favara il 26-06-1942. Nel 1923 è eletto Senatore del Regno d’Italia. Il 27 aprile 1957 su iniziativa del Prof. Renato
Composto, gli viene intitolato il Liceo Ginnasio di Bagheria. Nel luglio 1881 si laurea in Lettere e Storia nell’Istituto di studi superiori di Firenze, ove nel novembre successivo ottiene un assegno per la Storia di perfezionamento all’interno del Regno,
anche con il permesso di goderlo restando in Germania, ove già si era recato a studiare Diritto ecclesiastico col Friedberg prima e poi con l’Hinschius e con l’Humbler. Nel 1883 ha per titoli la libera docenza in Storia del Diritto Italiano e in Diritto ecclesiastico nella Regia Università di Roma, vincendo contemporaneamente il concorso per l’assegno di perfezionamento all’estero in storia del Diritto Italiano.
Va quindi a passare l’anno scolastico 1883-84 parte a Parigi e parte a Londra. Nel novembre 1884 lo Scaduto viene nominato incaricato di Diritto Ecclesiastico nella R. Università di Palermo e nel 1886, in seguito a concorso, professore straordinario di
Diritto Ecclesiastico nella R. Università di Napoli. Nel 1889 è promosso professore ordinario della stessa materia nella detta
Università, nella quale continua ad insegnare. Nell’aprile dello stesso anno viene eletto membro ordinario della Accademia Pontoniana di Napoli.
E’ chiamato ad occupare la cattedra di Diritto Ecclesiastico nella R. Università di Roma. Insegna Diritto Ecclesiastico nelle Università di Palermo (1884), Napoli (1887) e Roma (fino al 1933), dove dal 1919 al 1922 fu pure Rettore.
Fautore della competenza dello Stato in tutto ciò che può essere oggetto di Diritto, per cui ha efficacia giuridica solamente il diritto emanato direttamente o almeno approvato dallo Stato, sostiene l’autonomia del diritto ecclesiastico in quanto disciplina autonoma avente come oggetto “Le leggi del potere civile in materie ecclesiastiche”. Muovendo da una concezione laicista dello Stato, lo Scaduto pone come condizione necessaria per la libertà religiosa dei singoli cittadini l’aconfessionalità dello Stato stesso.
Nei suoi interessanti scritti ha trattato ampiamente i rapporti tra Stato e Chiesa.
Tra le sue numerose opere ricordiamo:
Stato e Chiesa negli scritti politici della fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bavaro (1122-1347); 4 voll.,
(1882); Il divorzio e il cristianesimo in Occidente (1882);
Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l’interdetto di Venezia del 1607 (1885);
Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90) (1885);
Vaticano, Laterano e Castel Gandolfo (1886);
Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (secoli XI-XIX) (1887);
Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa (2° ediz., 1889);
Indipendenza dello Stato e libertà della Chiesa (2°ediz., 1913);
Diritto ecclesiastico vigente in Italia (4° ediz., 1924);
Trattato di diritto ecclesiastico (1925).
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