Un cane randagio provoca un sinistro stradale: la Suprema Corte, con sentenza n.765/2022, respinge la responsabilità per custodia
dell’Anas. Con l’ordinanza in parola è stata, dunque, confermata la decisione del giudice di merito che aveva considerato l’invasione di un cane randagio sulla sede stradale, una circostanza idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito, evento non prevedibile né
evitabile dalla società proprietaria della strada sulla quale si era verificato il fatto.
Nel dettaglio, il danneggiato ricorreva in Cassazione adducendo la violazione degli artt. 2051 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.; egli sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente omesso di rilevare che la società proprietaria della strada aveva totalmente
trascurato la manutenzione tanto della sede stradale, quanto delle relative pertinenze, compresa una recinzione inadeguata ad impedire l’accesso di animali sulla sede stradale. Altresì, il ricorrente riteneva che la Corte d’Appello fosse ulteriormente incorsa in errore laddove aveva valutato che la presenza di un cane randagio sulla sede stradale integrasse gli estremi del caso fortuito, escludendo così l’esigibilità di un impegno di controllo e prevenzione da parte della società proprietaria.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto i motivi addotti dal ricorrente infondati ed ha, così, rigettato il ricorso. Come si legge dall’ordinanza in esame, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Per integrare tale responsabilità è necessario che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene.
Quanto ai criteri di accertamento nel nesso causale, viene richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui: – ai fini dell’apprezzamento della causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); – il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 cod .pen., trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria; tale deduzione è, pertanto, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’Anas.
Dott.ssa Silvia Sorci
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