L’onesto rapinatore e le regole pandemiche. Cassazione: “Reato rapina aggravato se con mascherina”. – Il Ladro: “… Ma era obbligatoria…”

Ebbene sì, per quanto questa esilarante vicenda abbia dell’incredibile, è tutto vero! Con sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la mascherina ed ha, così,
respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato in primo e secondo grado per rapina con l’applicazione dell’aggravante relativa al travisamento del volto; reato compiuto mentre indossava la mascherina, resa obbligatoria dalle norme anti-Covid.

Ed invero, ai sensi dell’art. 628, comma 3, n.1, cod. pen. il reato di rapina è aggravato allorquando “la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travista, o da più persone riunite”. Non è rilevante che la mascherina non fosse quella solitamente usata per compiere le rapine, ma quella che tutti ormai indossiamo giornalmente per proteggerci dall’epidemia che da due anni viviamo.

Della stessa opinione è, inoltre, costante giurisprudenza che afferma che – ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina – è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte non ha avuto dubbi ed ha riconosciuto l’aggravante ritenendo il “travisamento mediante mascherina” chiaramente orientato alla commissione del delitto e certamente idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto. Dunque, in tale prospettiva, a nulla rileva il fatto che il comportamento materiale posto in essere dal rapinatore fosse imposto dalle disposizioni volte a contenere l’emergenza sanitaria, unicamente rilevando l’idoneità del comportamento al fine suindicato, accompagnato dalla consapevole finalizzazione del comportamento.

Muovendo da quanto sin qui premesso, la Seconda Sezione Penale non ha, pertanto, ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza del reo. Per la Corte deve rilevarsi che il travisamento de quo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e, comunque, idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto.

La stessa conclude affermando che presenza di un evidente nesso di “occasionalità necessaria” con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.

Dott.ssa Silvia Sorci



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