Lo Stato impugna nientemeno che la legge che autorizza la Regione all’esercizio provvisorio. Quando nel 2014 la Corte Costituzionale presieduta allora da tal Mattarella sopprimeva il controllo preventivo del Commissario dello Stato perché ritenuta di “sfavore” rispetto alle Regioni a statuto ordinario, noi protestammo solitari, dicendo che si doveva rimuovere il controllo preventivo (quello sì, di sfavore) ma non il Commissario dello Stato, che rispetto al Governo dava più garanzie. Non parliamo poi del fatto che a giudicare non è chiamato il giudice naturale ma un giudice mal costituito: non l’Alta Corte ma la Consulta, e che consulta! Quella ora presieduta da Amato! Siamo in buone mani, non c’è che dire.
Ora siamo qua, alla mercé della Gelmini di turno che decide se in Sicilia si deve mangiare o no.
Le motivazioni ufficiali sono che la Regione avrebbe occupato competenze dello Stato sancite dall’elenco dell’art. 117 Cost. e non avrebbe rispettato il pareggio in Bilancio dell’81 Cost.
Il livello di umiliazioni e violenza cui è sottoposta la dignità, prima ancora che l’autonomia, dei Siciliani, è così alto che verrebbe voglia soltanto di tacere. Eppure non si può tacere.
Da qualche parte deve essere lasciata traccia di queste violenze.
L’art. 117 dà una serie di competenze esclusive dello Stato, ma è ovvio che se queste competenze fossero inderogabili dalle leggi speciali delle regioni ad autonomia speciale, ciò equivarrebbe a dire che la riforma del 2001 ha azzerato le differenze tra Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. E non è così. Le competenze di maggior favore rappresentate nei rispettivi statuti sono MANTENUTE dalla riforma del 2001.
Quindi l’art. 117, che è norma generale, se l’art. 14 dello Statuto dice altrimenti, deve soccombere, perché come gerarchia di fonti sono sullo stesso piano, ma il secondo è norma speciale che deroga alle generali. Mettere il 117 tra i “principi generali dell’ordinamento costituzionale italiano”, come il principio di eguaglianza, o la forma repubblicana dello Stato, equivale ad azzerare le autonomie. E non mi pare che questo accada, ad esempio, in Friuli-Venezia Giulia, dove Fedriga può persino abbassare le accise. Quindi questa interpretazione della legge, malevola, vale solo per noi fessi siciliani.
Secondo, l’art. 81. Introdotto per il trattato di Lisbona. In pratica è un grimaldello, grazie al quale, ogni volta che gira al Governo, questo può impugnare qualunque legge regionale, senza neanche argomentare bene perché, dicendo che non c’è copertura. Ed è facile non fare avere copertura ad una legge regionale, perché chi dà le carte è il MEF. Ti tolgo le risorse e poi ti dico che non hai le risorse per fare le leggi. Queste cose, è bene che si sappia, non accadono in NESSUNO stato federale o regionale al mondo, che sia la Germania, gli USA, il Canada, la Spagna o persino la Russia.
Queste cose accadono solo in quella cialtronilandia (o, come diceva Collodi? Paese di Acchiappacitrulli) chiamata Italia.
Dove i poteri delle Regioni dipendono in ultima analisi dai rapporti di forza del momento e dalla capacità di negoziazione personale dei rappresentati pro tempore delle stesse.
Ricordiamo sempre ai Siciliani che bisogna distinguere la tattica dalla strategia. Nella tattica si deve stare in questa repubblica delle banane. Ma da questo inferno, come strategia, dobbiamo pensare di uscirne prima o poi.
Massimo Costa per https://360econews.wordpress.com/
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