Con Ordinanza n. 16973/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità del licenziamento per chi
usufruisce della 104 per esigenze personali.
L’art. 33, L.104/92, riconosce il diritto per il lavoratore, di aver riconosciuti dal datore di lavoro, pubblico o
privato che sia, 3 giorni di permesso per ogni mese, con retribuzione versata dall’Inps.
Tuttavia, i giorni di permesso non devono servire per riposarsi, fare vacanza o svolgere attività personali.
Essi devono essere unicamente impiegati per l’assistenza al disabile con presenza presso la dimora di
quest’ultimo. La presenza non deve essere per forza continuativa ed è pertanto legittimo un momentaneo
allontanamento.
Ed invero, secondo la Suprema Corte, il permesso di cui alla L. 104/92 art. 33, deve essere riconosciuto al
lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato
testuale e la “ratio” ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate
dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di
tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e
buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini
disciplinari.
In particolare, viene richiamato l’orientamento della Corte di legittimità che afferma che “il comportamento
del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza
con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto
priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente
(oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita
percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale)” .
Indubbiamente, tale orientamento va inteso in senso ampio, ritenendosi pertinente con l’assistenza al
disabile anche il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche, purché interessino lo stesso.
Diverso è, invece, il caso di specie, in cui è stato accertato che il dipendente ha fruito di quattro ore e mezzo
di permessi riconosciuti per prestare assistenza alla madre, per svolgere attività non ricollegabili in alcun
modo alle necessità della stessa; per tale ragione la Corte ha ritenuto legittimo il suo licenziamento.
Silvia Sorci
Fotografia dal web
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