La Suprema Corte “bacchetta” la P.A. Se il provvedimento di sgombero non viene eseguito tempestivamente, lo Stato deve risarcire i proprietari, anche se il reo si trova in stato di vero o presunto bisogno. Se la Procura della Repubblica ordina lo sgombero di immobili occupati abusivamente, la pubblica amministrazione competente deve provvedere tempestivamente all’esecuzione di tale provvedimento e non è possibile attuare una strategia “attendista” giustificandola con l’esigenza di evitare che vengano posti in essere disordini più gravi.
La Corte di cassazione con la sentenza numero 24918/2018 ha decretato che, se lo sgombero viene ritardato a lungo lo Stato deve risarcire i danni ai proprietari . I giudici della terza sezione civile hanno, più precisamente, sancito che la discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione non può estendersi sino a stabilire se un provvedimento dell’autorità giudiziaria debba o non debba essere eseguito. Diversamente, infatti , si stravolgerebbe “ogni fondamento dello Stato di diritto” .
Tale principio, per la Corte, è ancor più ineludibile se il provvedimento giudiziario ha ad oggetto il diritto di proprietà , tutelato dalla Costituzione italiana e
comporta che deve ritenersi colposa la condotta dell’amministrazione dell’interno che, come accaduto nella vicenda oggetto della recente sentenza, trascuri per sei
anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato.
La Corte di cassazione richiama alla legalità, considerandola l’ unico modo per tutelare l’ordine pubblico , che non può essere invece legittimamente preservato “assicurando al reo, per sei anni, la possibilità di godere del frutto del reato” e garantendo “a dei riottosi il godimento dei beni altrui”.
L’occupazione, per i giudici, è sempre un reato e resta tale, quindi, anche se il reo si trova in uno stato di vero o presunto bisogno. Per garantire il diritto a una casa, insomma, lo Stato non può temporeggiare nell’eseguire gli sgomberi, agendo a spese dei privati cittadini, ma deve semmai agire seguendo la via legale che è
quella dell’edificazione di alloggi o dell’espropriazione di private dimore pagando il giusto indennizzo.
Ebbene, la sentenza della Cassazione, seppur non recente dà una risposta a favore dei proprietari casa, che purtroppo spesso subiscono un danno economico
rilevante per non avere potuto usufruire della propria casa per tanti anni. Nel caso in specie non siamo davanti ad una morosità ma a chi occupa abusivamente un immobile che nel caso in specie commette un reato. Pertanto, non si puo’ tenere conto dello stato di bisogno e delle condizioni economiche di chi ha occupato la casa perché comunque questa persona ha commesso un reato nel caso in specie ed è giusto che egli venga fermato nel proseguire non solo il reato ma anche il protrarsi del danno in giusto a danno del proprietario.
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